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Vademecum
Imballaggi

Secondo le statistiche dell’Unione Europea, in media ogni europeo genera circa 180 kg di rifiuti di imballaggio all’anno, il che vuol dire che – in totale – si generano circa 79,3 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggi. Senza un intervento entro il 2030, l’UE stima un ulteriore aumento del 19% dei rifiuti di imballaggi e in particolare, fino al + 46 % per i rifiuti di imballaggi in plastica[1],[2]. Già dal 1994, con l’obiettivo di fornire un elevato livello di protezione ambientale, l’UE aveva iniziato a disciplinare il tema con la pubblicazione della Direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi. Le disposizioni introdotte riguardavano sia la progettazione sia la gestione dei rifiuti di imballaggi. La direttiva ha subito modifiche ed integrazioni nel tempo, per aggiornare e/o introdurre nuove regole rivolte a limitare i danni ambientali; la più importante è stata introdotta con la Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, prevedendo l’istituzione obbligatoria di sistemi di “Responsabilità Estesa del Produttore” (EPR) per gli imballaggi e restringendo ancora i target di riciclaggio attesi. Le nuove regole introdotte hanno come obiettivo garantire ai consumatori delle opzioni di imballaggio riutilizzabili, con etichette chiare per consentire il corretto riciclaggio e creare nuove opportunità commerciali per le industrie delle filiere interessate, in un’ottica di circolarità. Disciplinandolo con lo strumento della Direttiva, il legislatore ha lasciato ai singoli paesi dell’Unione Europea autonomia nel recepire e applicare le nuove disposizioni. Da qui, emerge una criticità per gli operatori di mercato, che si trovano di fronte a numerose modalità di applicazione, diverse per ciascun paese, con conseguente difficoltà nell’individuare e gestire correttamente gli adempimenti richiesti, soprattutto per coloro che commercializzano i propri prodotti su più mercati. Con questa motivazione e, nell’attesa di un’ulteriore annunciata revisione della normativa sugli imballaggi, che prevede la pubblicazione di un Regolamento con lo scopo di armonizzare le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, ARIA Srl e ICIM Consulting Srl hanno approntato un Vademecum che descrive, per ogni paese europeo ed extra UE, gli adempimenti da rispettare e le informazioni di riferimento sulle diverse modalità di etichettatura degli imballaggi, di adesione agli eco – organismi nonché le eventuali dichiarazioni sulle quantità di imballaggi immessi per singolo mercato. Le prescrizioni saranno presentate sotto forma di scheda per paese, in modo da facilitare la consultazione delle informazioni e, se del caso, fare dei confronti tra i paesi di interesse. Le informazioni contenute nel vademecum saranno aggiornate con cadenza semestrale, in modo da dare la possibilità ai nostri clienti di essere tempestivamente informati su eventuali modifiche adottate a livello nazionale.
Definizione imballaggi

Secondo la Direttiva (UE) 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018), rientrano nella definizione di imballaggi:

tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.

Gli imballaggi, a loro volta, si differenziano in:

a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè un imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;

b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè un imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L’imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei.

La definizione di «imballaggio» è basata inoltre sui 3 seguenti criteri:

i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;

ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;

iii) i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.

L’Allegato I della Direttiva riporta alcuni esempi illustrativi degli articoli considerati imballaggi e non imballaggi per spiegare meglio l’applicazione dei 3 criteri

Esempi illustrativi per il criterio i)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l’invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un’unità di vendita

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

Spine di contenimento per CD (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

Grucce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l’uso

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

 

Articoli non considerati imballaggio

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Cassette di attrezzi

Bustine da tè

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salsicce

Grucce per indumenti (vendute separatamente)

Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato

Cartucce per stampanti

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

Spine di contenimento per CD (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD)

Bustine solubili per detersivi

Lumini per tombe (contenitori per candele)

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, ed es. macinapepe ricaricabile)

Esempi illustrativi per il criterio ii)

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze monouso

Pellicola retrattile

Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie

 

Articoli non considerati imballaggio

Agitatori

Posate monouso

Carta da imballaggio (venduta separatamente)

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

Pizzi per torte venduti senza le torte

Esempi illustrativi per il criterio iii)

Articoli considerati imballaggio

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto

 

Articoli considerati parti di imballaggio

Spazzolini per mascara che fanno parte integrante della chiusura dei recipienti

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che fa parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, ed es. macinapepe contenente pepe)

 

Articoli non considerati imballaggio

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)

Categorie speciali dei rifiuti

Secondo la Direttiva (UE) 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018), rientrano nella definizione di rifiuti di imballaggio:

ogni imballaggio o materiale di imballaggio di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, esclusi i residui della produzione.

Tuttavia, determinate categorie di rifiuti e loro imballaggi sono gestite dalle disposizioni e direttive specifiche particolari o complementari alla Direttiva (UE) 94/62/CE.

 

Rifiuti pericolosi

È necessario valutare innanzitutto se i rifiuti in esame siano effettivamente da classificare come rifiuti di imballaggio o se siano piuttosto da classificare in base al loro contenuto.

Di conseguenza, è necessario valutare se il rifiuto in esame presenta le caratteristiche di pericolo a causa di residui rimanenti e se il materiale di imballaggio stesso presenta caratteristiche ricadenti sotto tale pericolo. Qualora le caratteristiche di pericolo possano essere correlate al residuo o al materiale di imballaggio stesso, l’imballaggio va considerato come imballaggio contenente residui di sostanze pericolose o contaminato da tali sostanze, e rientrare nei regolamenti che disciplinano i rifiuti pericolosi.

Alcuni paesi hanno adottato il criterio di “pulizia”: se l’imballaggio contiene o è stato a contatto con sostanze chimiche pericolose o prodotti chimici pericolosi e non è possibile pulirlo al punto da non essere più classificato come rifiuto pericoloso, tale imballaggio è soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano la gestione dei rifiuti pericolosi.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.

L’Allegato III della Direttiva (UE) 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti riporta le caratteristiche di pericolo per i rifiuti:

H 1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.

H 2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.

H 3-A «Facilmente infiammabile»:

  • sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
  • sostanze e preparati che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
  • sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l’allontanamento della sorgente di accensione, o
  • sostanze e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione normale, o
  • sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua o con l’aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.

H 3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C.

H 4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.

H 5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.

H 6 «Tossico»: sostanze e preparati (compresi sostanze e preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.

H 7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza.

H 8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un’azione distruttiva.

H 9 «Infettivo»: sostanze e preparati contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.

H 10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne l’incidenza.

H 11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza.

H 12 Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.

H 13 «Sensibilizzanti»: sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.

H 14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

H 15 Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

Se l’imballaggio rientra nella definizione del rifiuto pericoloso, a tale imballaggio si applicano le disposizioni della Direttiva (UE) 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti.

 

Rifiuti generati nella fornitura dei servizi sanitari

Questa tipologia dei rifiuti deve essere gestita separatamente in quanto pericolosa se presenta una o più delle seguenti proprietà:

(1) Rifiuti patologici: parti del corpo umano staccate – arti amputati, tessuti o organi prelevati durante interventi chirurgici, tessuti prelevati a fini diagnostici, placenta, feti, animali da laboratorio e loro parti del corpo.

(2) Rifiuti infetti: rifiuti contenenti agenti patogeni che, per tipo o concentrazione, possono infettare le persone ad essi esposte. Rientrano in tale categoria: colture e scorte del laboratorio microbiologico, parti di apparecchiature, materiali e scorte che sono venute a contatto con il sangue o le secrezioni di pazienti con infezioni o che sono stati utilizzati in procedure chirurgiche, medicazione delle ferite, autopsie, rifiuti del reparto di isolamento, rifiuti dell’unità di dialisi, fleboclisi, guanti e altre scorte usa e getta, rifiuti che sono entrati in contatto con animali da laboratorio inoculati con materiale infetto, ecc.

(3) Oggetti appuntiti, aghi, bisturi, siringhe e altri oggetti che possono pungere o tagliare.

(4) Rifiuti farmaceutici: comprende prodotti farmaceutici, medicinali e prodotti chimici restituiti nelle unità in cui sono stati versati, preparati ma non utilizzati, oppure sono scaduti o devono essere smaltiti per qualsiasi altro motivo.

(5) Rifiuti chimici: sostanze chimiche solide, liquide o gassose utilizzate in procedure o esperimenti medici o diagnostici, pulizia o disinfezione. Sono suddivisi in varie categorie: sostanze tossiche, corrosive, infiammabili, reattive e genotossiche ecc.

(6) Recipienti pressurizzati: flaconi con inserto di gas pressurizzati miscelati con sostanze attive (antibiotici, disinfettanti, insetticidi, ecc.) che vengono applicati sotto forma di aerosol e che possono esplodere se esposti a temperature elevate.

(7) Rifiuti radioattivi: soggetti a regolamenti speciali.

Oltre ai rifiuti elencati sopra le strutture sanitarie generano anche i rifiuti sanitari inerti. Questi rifiuti non sono considerati pericolosi, la loro composizione è simile ai rifiuti urbani. Pertanto, questi devono essere smaltiti come i rifiuti urbani perché non sono il risultato di procedure mediche e non costituiscono una minaccia per la salute e l’ambiente.

In Italia la gestione dei rifiuti sanitari è normata dal D.Lgs 152/2006 e dal DPR 254/2003, che contengono al loro interno anche le precise disposizioni da seguire per la corretta gestione dei rifiuti.

 

Rifiuti radioattivi

Per rifiuti radioattivi si intende qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale nessun utilizzo ulteriore è previsto o preso in considerazione dallo Stato membro o da una persona giuridica o fisica la cui decisione sia accettata dallo Stato membro e che sia regolamentata a titolo di rifiuto radioattivo da un’autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro.

I rifiuti radioattivi rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento, quando questi derivano da attività civili.

In Italia, il 27 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, che attua la Direttiva 2013/59/Euratom, la quale stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Questo Decreto Legislativo prevede anche le nuove regole per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Sono gestite, inoltre, da disposizioni e direttive specifiche le seguenti categorie dei rifiuti:

  • veicoli fuori uso che sono gestiti dalla Direttiva n. 2000/53 del 18 settembre 2000 che prevede una responsabilità dei produttori sia nel prevenire e limitare la formazione di rifiuti quando il veicolo arriva a fine vita, sia favorendo la progettazione e costruzione del veicolo il più possibile sostenibile, considerando l’intero ciclo di vita;
  • rifiuti di pile e accumulatori ai quali si applica la Direttiva n. 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 e che stabilisce che i produttori di batterie debbano assumersi la responsabilità finanziaria per la gestione delle batterie a fine vita;
  • rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche gestite dalla cosiddetta Direttiva RAEE – Direttiva 2002/96/CE – che nel tempo è stata sostituita dalla Direttiva RAEE 2 – Direttiva 2012/19/EU – e modificata dai provvedimenti contenuti nel Pacchetto Economia Circolare europeo del 2018.
  • materiali esplosivi in disuso: i residui dell’accensione di fuochi di artificio all’interno di nuclei domestici o quelli giacenti su strade e aree pubbliche ovvero private comunque soggette ad uso pubblico, devono essere trattati e gestiti come rifiuti urbani, mentre i residui esplodenti come quelli delle missioni di salvataggio, rimasti inutilizzati, scaduti e ritirati dovranno invece seguire le regole del DM 12 maggio 2016 n. 101.
  • rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

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